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LA FIGURA DEL PREPOSTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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Come deve essere assegnata la funzione di preposto in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008? È necessaria una delega scritta? Di che tipo deve essere? Può essere solo verbale?

È opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi, sempre se la stessa delega sia rispondente ai requisiti indicati nell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto è infatti già destinatario ope legis di alcuni obblighi che gli rinvengono dall’articolo 19 dello stesso Testo Unico dalla lettura del quale deriva che questi è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’articolo 19 medesimo.

Il preposto è quindi, diciamo così, un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di lavoro tant’è che al punto f) del citato art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Sull’argomento e nel senso che il preposto non sia destinatario di una delega si è espressa anche la Corte di Cassazione in alcune recenti sentenze sul preposto. Si cita, in particolare, la sentenza n. 6277 dell’8 febbraio 2008 nella quale la stessa Corte di Cassazione, riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, ha ribadito quanto sopra indicato e cioè che “sembra, invero potersi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma - negli stessi, pressoché identici, termini usati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 - che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega” ed inoltre che “è la stessa intestazione della rubrica dell'articolo 4 (‘Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) che può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza”.

Si è invece del parere che il preposto sia il destinatario di un incarico, così come emerge dalla lettura della definizione che dà dello stesso il D. Lgs. n. 81/2008 al punto e) dell’art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuatolo, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell’art. 19 del Testo Unico medesimo.

 



Ultimo aggiornamento Domenica 26 Aprile 2009 21:20  
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